L'Amministrazione incaricata della liquidazione del debito pubblico negli Stati romani aggregati all'Impero francese fu istituita da Napoleone con decreto imperiale 5 agosto 1810. A Roma veniva nominato un referendario intendente del Tesoro pubblico deputato alla presidenza del Consiglio di liquidazione e del Consiglio del debito pubblico.
Il Consiglio di liquidazione (creato dal Titolo III del decreto) era composto oltre che dal referendario intendente generale, dall'antico conservatore delle rendite del Piemonte, signor Occelli, dal direttore del debito di Roma e da un uditore.
Il compito affidato al Consiglio era quello di liquidare le pensioni ecclesiastiche, le pensioni civili e militari del passato governo, i crediti ipotecari o esigibili sull'antico governo e sulle corporazioni religiose soppresse - i cui beni erano stati incamerati dallo Stato - e di esaminare i conti dei cassieri, tesorieri e ricevitori del decaduto governo pontificio e dei nuovi agenti obbligati a rendere conto all'amministrazione delle finanze, per tutte le riscossioni e spese sino al primo gennaio 1811. Da questa data, cessava l'amministrazione provvisoria - e con essa venivano meno le funzioni della Consulta straordinaria degli Stati romani (1) - ed entrava in vigore il nuovo e definitivo regime amministrativo.
Il Consiglio di liquidazione aveva inoltre l'incarico di disporre la liquidazione degli antichi titoli del debito pubblico pontificio, i luoghi di monte. Ai loro titolari era previsto il pagamento di un capitale calcolato in ragione di venti volte la rendita pagata dal Tesoro pubblico.
Dei luoghi di monte di proprietà del clero secolare, di ospedali, ospizi, monti di pietà o stabilimenti di beneficenza dovevano essere compilati, a cura del Consiglio di liquidazione, degli elenchi a parte, da inviare al Ministero delle finanze francese il quale avrebbe disposto in seguito l'eventuale estinzione.
Per l'estinzione del debito e per la gestione e la vendita all'incanto dei beni a ciò destinati venne creata un'amministrazione, presieduta dall'intendente del tesoro pubblico e composta, da un direttore con due aggiunti e dal Consiglio del debito pubblico.
A quest'ultimo spettava redigere e trasmettere alla Consulta straordinaria degli Stati romani un piano per l'estinzione del debito ovvero elaborare un regolamento di attuazione del decreto imperiale attraverso il quale realizzare la dismissione del debito entro il 1° gennaio 1813. Il documento, sottoscritto da Janet, membro della Consulta e presidente del Consiglio del debito pubblico, veniva approvato il 25 novembre 1810 e la Consulta lo rese esecutivo il 26 (2) . In esso venivano stabiliti gli obblighi che dovevano osservare i titolari di crediti verso gli Stati Romani per ottenere dal presidente del Consiglio del debito pubblico l'ordine di rimborso e successivamente i certificati di credito del Tesoro pubblico da impiegare per l'acquisto dei beni nazionali. Si definivano inoltre i criteri per il trasferimento di eventuali vincoli ipotecari o di altro genere dai vecchi titoli ai beni acquistati; i modi e i tempi per la corresponsione degli interessi sui crediti liquidati, che l'amministrazione doveva pagare ai titolari delle rescrizioni fino all'estinzione del credito, ottenuta mediante l'acquisto per asta pubblica dei beni nazionali; le modalità della redazione e pubblicazione degli elenchi dei beni posti in vendita ("stati dei beni"), della formazione del prezzo di vendita, della presentazione delle offerte di acquisto; le procedure di incanto e di aggiudicazione, le condizioni dell'aggiudicazione dei beni per asta pubblica e del pagamento del prezzo relativo; i modi e le condizioni per l'immissione degli aggiudicatari nel possesso dei beni loro assegnati.
La Consulta straordinaria per gli Stati romani doveva individuare i beni destinati alla vendita per l'ammortamento del debito. Nell'elenco redatto dalla Consulta entro il primo settembre 1810 dovevano confluire le case della città di Roma appartenenti allo Stato e concesse in affitto e le proprietà rustiche appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi. Una volta entrato in possesso dei beni - che dovevano essere consegnati all'Amministrazione entro l'ottobre 1810 - il Consiglio del debito pubblico doveva procedere alla vendita dei beni destinati al pubblico incanto ammettendovi solo i titolari delle rescrizioni (buoni convertibili in beni nelle mani dei creditori dello Stato pontificio e degli enti soppressi, a rimborso dei loro crediti). Con decreto n. 4938 del 17 dicembre 1810 la Consulta straordinaria per gli Stati Romani approvava gli stati di consistenza dei beni destinati all'ammortamento del debito pubblico preparati dai direttori del Demanio e del Registro dei dipartimenti del Tevere e del Trasimeno (3) .