Con il regolamento 15 febbraio 1832 (1), "in ogni città dello Stato" sede di "un tribunale civile", furono istituiti gli "uffici fiscali", posti alle dipendenze di un "Ufficio generale" in Roma. Esso era presieduto dal tesoriere generale e ne facevano parte l'avvocato generale del fisco, il commissario generale della Camera, il computista generale, i sostituti commissari, l'archivista del commissariato della Camera, che rivestiva inizialmente la funzione di segretario (2).
Questi si riunivano settimanalmente dinanzi al tesoriere, in un'adunanza denominata Consiglio fiscale. Una volta al mese il Consiglio esaminava le cause relative a "contravvenzioni e frodi" a danno dell'erario sulla base dei rapporti del Consultore legale delle finanze che veniva nominato dal Tesoriere. Nelle ultime due settimane di ciascun bimestre aveva il compito di esaminare le liste dei debitori camerali.
Con il regolamento emanato dal Segretario di Stato, card. Bernetti, il 29 dicembre 1832, che riorganizzava il Tesorierato ed i suoi uffici, il Consiglio fiscale ne assumeva definitivamente la veste di organo consultivo (3).
L'articolo 13 del regolamento infatti stabiliva che il Consiglio dovesse rispondere a qualunque quesito venisse posto dal Tesoriere o dal Consiglio di finanza (4). La composizione del Consiglio fiscale subì poche modifiche: rimanevano infatti tra i membri l'Avvocato generale del fisco, che in caso di assenza o impedimento del Tesoriere ne assumeva la presidenza, il Commissario della R.C.A., i sostituti commissari. A questi venivano anche demandate le funzioni di segreteria per turno semestrale; in particolare la verbalizzazione e la trascrizione nei registri del Consiglio degli affari discussi e delle relative "delibere", e la preparazione degli elenchi degli affari da proporsi nelle riunioni successive. Il Computista veniva convocato, qualora necessario ed era previsto l'ausilio degli impiegati della segreteria del Tesorierato che potevano coadiuvare il Consiglio in caso di necessità.
A partire dal 1833 infatti ad un impiegato della sezione "contenzioso" del Tesorierato verrà affidato il compito di preparare e "trasmettere a ciascun membro gli elenchi degli affari e le copie delle risoluzioni con le carte relative" (5).
Il regolamento precisava inoltre i compiti del Consiglio che doveva:
- esaminare e rettificare "per le forme legali i capitolati di appalto e contratti, le minute delle analoghe notificazioni e degl'istromenti, gli stati di consegne e gl'inventarj, gli atti di cauzione e di fidejussioni a tutela degli interessi dell'erario..." ( art.15)
- prendere in maturo esame tutt'i rapporti e pendenze relative ad affari contenziosi sì attivi che passivi..." (art.16)
- essere interpellato "sulle pretese di abbuoni, compensi, sulle interpretazioni e dubbi del vero senso delle obbligazioni e clausule dei contratti..." (art.17)
- gli erano inoltre affidate "le cause e gli atti giudiziarj, sempre sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere e del Consiglio di finanza" e gli veniva rimesso periodicamente lo spoglio dei debitori morosi. (art.18)
L'attività svolta nei primi anni dal Consiglio non corrispose però agli intenti del Tesoriere Tosti, che espresse le sue rimostranze in un rapporto alla Congregazione cardinalizia con queste parole: "Il Consiglio fiscale, senza colpa de' rispettabili suoi membri, parea di fatto direi quasi un tribunale per decider di controversie e trattare conciliazioni; mentre invece avrebbe dovuto adoperarsi più utilmente nella sollecita escussione dei debitori, nella difesa delle cause, e nel regolarne la procedura..." (6) .
A partire dall'anno 1834 infatti il Consiglio si interesserà più attivamente al recupero dei crediti camerali arretrati (7), limitatamente alle scadenze successive al 1833, poichè per quelle precedenti era stata già istituita una Commissione speciale (8).
Il regolamento del 29 dicembre 1832 aveva portato tra le varie novità anche all'unione degli uffici del bollo e del registro e di quello delle ipoteche in un'unica Direzione posta alle dipendenze del Tesorierato. Nuove disposizioni disciplinarono successivamente il regime ipotecario tra cui il regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834 che, con il comma 224 (9), stabiliva che il consenso per le riduzioni o cancellazioni di ipoteche iscritte a favore del pubblico erario dovesse essere dato dal "prelato tesoriere e suo consiglio fiscale".
La nuova normativa non fu però immediatamente applicata in quanto il comma 257 dello stesso regolamento rinviava a "particolari disposizioni" da impartirsi successivamente. Il comma 257 trovò la sua applicazione nell'editto del card. Gamberini, segretario di Stato per gli affari interni, emanato il 17 dicembre 1834 (10) e nelle istruzioni del 31 marzo 1835 (11) che ne disciplinarono la materia. Così solo a partire dall'aprile del 1835 (12) il Consiglio fiscale comincerà a svolgere la propria attività in questo ambito.
A seguito delle riforme decretate da Pio IX, in particolare con l'istituzione del Ministero delle finanze e con il passaggio allo stesso della Direzione generale del bollo, registro, ipoteche e tasse riunite, anche il Consiglio fiscale esplicherà la sua attività in collaborazione con questo dicastero (13).
La breve parentesi della Repubblica romana vide l'abrogazione di tutte le disposizioni inerenti il Consiglio fiscale in un'ordinanza del giugno 1849 (14), che stabiliva che "il consenso per la riduzione ed il cancellamento delle iscrizioni che conservano le ipoteche a profitto dell'erario pubblico" dovesse essere "dato dal solo Ministro delle finanze". A questi veniva anche affidato l'incarico di rappresentare l'erario pubblico nei tribunali, rappresentanza precedentemente attribuita al Commissario della R.C.A. dal regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834.
Ripristinato il governo pontificio le competenze del Consiglio, sempre incardinato nel Ministero delle finanze, vennero estese agli affari contenziosi di tutti i ministeri (15), disposizioni confermate e ampliate dall'editto di segreteria il 2 giugno 1851 (16): "... gli affari contenzioso amministrativi dei ministeri, sulla richiesta di ciascun ministro, saranno preliminarmente esaminati dal consiglio fiscale, che darà il suo parere motivato quanto al merito dell'affare ed al modo di trattarlo.
Allorchè il Consiglio fiscale si occuperà di affari dipendenti dal ministero dei lavori pubblici, vi saranno chiamati i legali addetti all'indicato ministero.
Il Commissario generale della Camera rappresenterà in giudizio i singoli ministeri e le direzioni rispettive: uno dei sostituti commissari sarà incaricato della difesa."
A partire dal 1864 il Consiglio fiscale esprimerà il suo parere in merito alla esecutività delle sentenze sindacatorie emesse sui conti consuntivi degli appaltatori e delle amministrazioni (17), conti giudicati dalla Consulta di Stato per le finanze, istituita nel 1850 (18) , e dalla Commissione per la revisione ed il sindacato dei conti consuntivi delle amministrazioni dello Stato, a cui competeva l'esame dei conti relativi agli esercizi finanziari anteriori al 1850 (19).
Il Commissario della R.C.A., con lo stesso editto istitutivo della Consulta di Stato per le finanze, verrà investito della potestà di porre osservazioni sulle sentenze sindacatorie emesse da questa magistratura (20).
L'attività del Consiglio proseguirà fino all'avvento dello Stato unitario.