Istituito in base alla legge 29 marzo 1798 n. 9, il Tribunale civile di dipartimento era composto da cinque giudici titolari più tre supplementari, dal prefetto consolare (o dal suo sostituto) e dallo scriba. I giudici, inizialmente nominati dal Direttorio, avrebbero dovuto essere eletti dall'assemblea elettorale del dipartimento, mentre il prefetto era di nomina consolare e svolgeva un ruolo analogo a quello dell'attuale procuratore della Repubblica (1). Secondo il dettato della Costituzione della Repubblica romana, per la validità delle sedute occorreva la presenza di almeno tre giudici. Essi giudicavano in ultima istanza quando la cosa contestata non superava il valore di 1.200 scudi; giudicavano in prima istanza per un valore superiore ai 1.200 scudi, con possibilità di appello ad un altro tribunale civile di dipartimento, scelto dalle parte appellante secondo le modalità stabilite dalla norma.