La Costituzione della Repubblica Romana sancita il 20 marzo 1789, al Titolo VIII relativo all'Amministrazione della giustizia, artt. 250-258, prevede il tribunale dell'Alta pretura "che giudica:
1) sulle domande di cassazione contro i giudizi dati in ultima istanza dai tribunali;
2) sulle domande di rimandare un giudizio da un tribunale ad un altro a motivo di sospetto legittimo o di pubblica sicurezza;
3) sulle questioni d'incompetenza e sulle azioni intentate contro un tribunale intero" (art.250).
Come tribunale di ultima istanza, non pronuncia giudizi di merito ma di legittimità (art. 252).
L'Alta pretura, istituita poi con la legge sull'organizzazione dei tribunali del 10 germile anno VI ( 29 marzo 1798), era composta da otto alti pretori - più altri otto supplementari che li sostituivano nei casi previsti - dal prefetto consolare e dallo scriba, o cancelliere. I giudici venivano eletti dalle assemblee elettorali di dipartimento.
L'Alta pretura era suddivisa in due sezioni, l'una civile e l'altra criminale: in caso di parità di voti nei giudizi della sezione criminale, decideva a sezioni riunite sotto la presidenza del presidente della sezione criminale.
Iniziò la propria attività il 10 maggio 1798 (1).