Fu istituita da Leone XII con il motu proprio 21 dicembre 1828 e normata dall'annesso Regolamento sul "Metodo da tenersi dai chierici di Camera nella revisione dei conti e negli affari di pubblica amministrazione" (1), allo scopo di esercitare un adeguato controllo sulla corretta gestione della finanza pubblica. La Congregazione, istituita in seno al Tribunale della Camera, fu composta da quattro chierici, esentati da qualsiasi funzione amministrativa al fine di svolgere adeguatamente i compiti di revisione e sindacato finanziario. Annualmente uno di essi assumeva la carica di presidente della Congregazione stessa, a sua volta dotata di un ufficio costituito da tre contabili, un segretario e diversi impiegati.
Le attribuzioni del nuovo organismo riguardavano: 1) l'esame e l'eventuale rettifica del bilancio preventivo generale dello Stato compilato annualmente dalla Computisteria generale della Camera sulla base dei bilanci parziali forniti al Tesoriere generale dai titolari dei diversi rami dell'amministrazione; 2) il controllo sugli appalti e su qualsiasi altra gestione indiretta di risorse pubbliche; 3) l'esame e l'eventuale rettifica preliminare dei contratti da stipularsi da parte del Tesoriere e delle Presidenze o Prefetture camerali (annona e grascia; archivi e ipoteche; armi; strade, acque e ripe; zecca e garanzia degli ori e argenti); 4) l'esercizio del sindacato sui conti consuntivi dell'amministrazione generale della Camera e di tutte le amministrazioni pubbliche, cioè «legazioni, delegazioni, congregazioni, tribunali, prefetture, presidenze, dicasteri e stabilimenti pubblici» che amministravano tasse e ricevevano assegnamenti dall'erario. Il tesoriere generale partecipava alle attività della Congregazione a pieno titolo, ad esclusione di quelle relative al controllo dei conti consuntivi. La Congregazione inoltre esercitava le attribuzioni disciplinari già esercitate dal Presidente del Tribunale della Camera, carica contestualmente soppressa.
Modificata con editto del segretario di Stato 21 novembre 1831(2) che ne attribuì la presidenza ad un cardinale e ne ampliò le competenze, con il successivo editto del 25 luglio 1835 acquisì le funzioni di tribunale di appello per le controversie amministrative giudicate in prima istanza dalla Congregazione camerale. Tale giurisdizione le venne poi sottratta con ordine circolare della Segreteria di Stato del 14 gennaio 1847 che la attribuì al Tribunale della piena Camera. L'istituzione della Consulta di Stato col motu proprio del 14 ottobre 1847 svuotò di competenze la Congregazione stessa che cessò la propria attività il successivo 15 novembre, in coincidenza con la prima riunione del nuovo organismo. Un'ordinanza del 31 dicembre (3) delegava poi il Tribunale della piena Camera ad occuparsi del contenzioso rimasto sospeso per la soppressione del dicastero, mentre per disbrigo degli affari ordinari arretrati fu istituito un ufficio di stralcio denominato "Congregazione di revisione dei conti consuntivi arretrati anteriori al 1848" che entrò in funzione il 7 febbraio 1848.