- [Congregazione camerale per il contenzioso amministrativo] (1835 - 1848)
La Congregazione camerale venne ufficialmente istituita, come si legge nei documenti d'archivio nella filza "Decisioni" con editto del 25 luglio 1835 (1) concernente l'ordinamento della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative. In realtà l'editto, dedicandovi l'intero capitolo IV, paragrafi 25-28, la ricostituisce, dopo la soppressione avvenuta per opera di Pio VII, con la costituzione "Post diuturnas publicas" del 30 settembre 1800, intesa a "Stabilire norme amministrative giudiziarie per riattivare le finanze pontificie e per ricostituire i tribunali ecclesiastici e laici dello stato" (2).
I compiti della Congregazione camerale soppressa erano stati affidati al Tribunale della Piena Camera che esaminava "formalmente ed in contraddittorio giudizio i rendiconti di tutti gli appaltatori, affittuari, amministratori e di qualsiasi altra persona o corpo che abbia interessi e conti con l'erario, giudicherà le offerte sugli appalti ed affitti camerali" (3). Con il riordinamento giuridico amministrativo, che - durante il papato di Gregorio XVI - l'editto del segretario di stato per gli affari interni cardinale Gamberini dispone nel 1835 (volendosi determinare i confini tra il potere amministrativo e quello giudiziario (4) e prescrivere le norme di procedura nel contenzioso amministrativo), si ricostituisce in diverso contesto la Congregazione camerale. Essa risulta composta dal Monsignore Tesoriere generale, con funzioni di presidente, da due prelati scelti dal pontefice fra i chierici della Camera apostolica, da due giureconsulti ugualmente scelti fra gli avvocati concistoriali.
Inoltre sono presenti nella Congregazione con voto consultivo l'Avvocato generale del Fisco e il Commissario generale della Camera apostolica. Il Segretario, di nomina sovrana, cura la redazione dei verbali nella Congregazione e tutta l'attività connessa ai lavori delle medesima con l'ausilio di un ufficio di segreteria presso cui si costituisce l'archivio delle Congregazione. Il Segretario non aveva alcun diritto di voto né deliberativo né consultivo. Infatti dal testo dei verbali e dagli originali delle "Risoluzioni" si vede che per tali documenti vi sono soltanto le firme dei componenti la Congregazione con voto decisionale e in ultimo la firma del segretario come "assistente".
Si ricorda, a tale proposito, che le risoluzioni della Congregazione camerale venivano successivamente registrate in Roma nei volumi degli atti privati dell'ufficio del registro (5). La Congregazione camerale aveva competenze per:
- le questioni relative alle cose e beni indicati nel paragrafo 14 (6) salva la competenza attribuita ad altre magistrature nei casi preveduti da speciali regolamenti;
- quelle che insorgono sulla quota dei dazi o tasse, dovuta all'erario da ciascun contribuente;
- quelle che riguardano abboni, indennità, diffalchi, compensi, rescissioni di contratti fiscali;
- quelle, che hanno per oggetto l'intelligenza o interpretazione dei patti e delle clausole inserite nei capitolati;
- le controversie in generale, che si promuovono intorno agli atti o regolamenti della pubblica amministrazione affidata alla Tesoreria generale dalle sovrane disposizioni del 29 dicembre1832 (7).