Le Intendenze di finanza, quali organi periferici dell'amministrazione finanziaria dello Stato Italiano, furono istituite in ciascuna provincia con r.d. 26 settembre 1869 n. 5286 e regolamentate con il successivo r.d. del 18 dicembre 1869 n. 5397.
L'Intendenza di finanza di Roma fu istituita all'indomani della "Breccia di Porta Pia" con il r.d. del 20 novembre 1870 n. 6072, a far data dal 1 gennaio 1871.
Poste alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze, le Intendenze avevano funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento di tutti gli uffici finanziari che operavano nella provincia, con il compito di:
- amministrare i beni immobili tanto demaniali quanto patrimoniali dello Stato, nonché i diritti e le rendite appartenenti al Demanio e i beni assegnati al Fondo per il culto;
- provvedere alla conservazione del catasto ed all'applicazione e riscossione delle imposte dirette su terreni, fabbricati e redditi;
- provvedere alla riscossione delle tasse indirette sugli affari tramite gli uffici del registro e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché alla riscossione di gabelle e dazi;
- provvedere alla verifica di pesi e misure, ed alla riscossione delle tasse e proventi che ne derivano.
Erano quindi organi di competenza generale nell'ambito finanziario e, per quanto riguarda l'Intendenza di finanza di Roma, operò presso di essa dal 1871 al 1874 un Ufficio di stralcio del debito romano incaricato di gestire l'aggregazione del debito pubblico romano a quello dello Stato italiano.
Con il r.d. 2058 del 20 settembre 1874, furono trasferite a tutte le Intendenze le competenze delle prefetture e sottoprefetture sul servizio del debito pubblico mentre con d.lt. n.976 del 8 giugno 1919 venne ad esse assegnato anche il servizio del lotto.
Le prerogative delle Intendenze e l'organizzazione degli uffici in cui erano strutturate o che da esse dipendevano si modellarono nel tempo a quanto previsto dai diversi interventi normativi sul catasto e sul sistema tributario dello Stato. Rilevanza diretta ebbe invece la legge 7 gennaio 1929 n. 4 che conferì all'Intendente potestà giurisdizionale in merito alle violazioni tributarie prive del carattere di reato così come ebbe dirette ripercussioni il decreto legge 7 agosto 1936 n. 1639 che istituì gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e gli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte sugli affari con il compito di vigilare sulle attività degli Uffici distrettuali - soggetti all'Intendenza - finalizzate alla valutazione dei redditi ed alla perequazione del carico fiscale.
Gli anni '50 del Novecento videro precisarsi ed aggiungersi ulteriori attribuzioni alle Intendenze con il d.p.r. 5 luglio 1951, n. 573 (Testo unico delle norme sulla dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette) ed il d.p.r. 4 febbraio 1955, n. 72 sul decentramento dei servizi del Ministero delle finanze
Con legge del 29 ottobre 1991, n. 358 relativa alle Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze le Intendenze di finanza vennero soppresse e sostituite da altri organismi quali le Direzioni regionali delle entrate poi Agenzie delle entrate.

Bibliografia:
Mario Rotondi, Intendente di Finanza, in Enciclopedia del diritto, 1971
http://guidagenerale.maas.ccr.it/document.aspx?uri=hap:localhost/repertori/R120612