Le Ragionerie provinciali dello Stato, istituite con il D.P. 30 giugno 1955 n.1544 sul decentramento dei servizi del Ministero del Tesoro, derivano dalla trasformazione delle preesistenti ragionerie presso le Intendenze di finanza, uffici contabili istituiti, durante il fascismo, con legge 26 luglio 1939, n. 1037 (legge 26 luglio 1939). Esse hanno sede in ciascuno dei capoluoghi di Provincia d'Italia e sono il terminale della rete di rapporti della Ragioneria con le amministrazioni decentrate. Le Ragionerie provinciali dello Stato e il loro personale sono alle dipendenze dirette del Ministero del tesoro, seguitano a trattare, su base provinciale, i servizi contabili delle Intendenze. I direttori delle Ragionerie provinciali dello stato sono nominati dal Ministero del tesoro, su proposta del ragioniere generale dello Stato.
Tre sono i grandi campi di intervento e di attribuzione riservati a questa amministrazione periferica del Ministero del tesoro:
1 - alle Ragionerie provinciali, oltre che gli obblighi derivanti dall'antico legame con le Intendenze di finanza, la legge ha attribuito le funzioni di controllo preventivo di competenza delle Ragionerie centrali per i servizi - decentrati ai sensi della legge di delega 11 marzo 1953, n. 150 (legge delega 11 marzo 1953) - delle varie amministrazioni dello Stato. Tale controllo preventivo riguarda, naturalmente, il decentramento dei servizi avvenuto su base provinciale o circoscrizionale (subprovinciale). Per quanto riguarda, infatti, la linea di demarcazione tra i compiti della Ragioneria regionale e quelli della Ragioneria provinciale, il decreto n. 1544 ha stabilito che le funzioni di controllo preventivo di competenza delle Ragionerie centrali per i servizi delle varie amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge delega 11 marzo 1953, n. 150, vengono attribuite alle ragionerie regionali per i servizi decentrati su base più ampia di quella provinciale ed alle ragionerie provinciali negli altri casi. Di conseguenza, ad esempio, i provvedimenti degli intendenti di finanza sopra accennati, riguardando servizi decentrati su base provinciale, esulano dalla competenza della ragioneria regionali e dunque ricadono nella sfera di attribuzione della ragioneria provinciale;
2 - alle Ragionerie provinciali dello Stato risultano poi deferite direttamente le competenze relative ai provvedimenti adottati dai direttori provinciali del tesoro, in attuazione del più volte citato decreto n. 1544 del 1955 sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;
3 - infine, alle Ragionerie provinciali sono attribuite le funzioni di riscontro amministrativo contabile per i rendiconti dei funzionari delegati e per i conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato per le amministrazioni delle finanze e del tesoro. Le Ragionerie provinciali dello Stato esercitano poi anche le funzioni di riscontro per i conti relativi alle spese di giustizia penale e civile di cui all'art. 462 del regolamento di contabilità generale dello Stato.