L'ordinamento giudiziario, stabilito con R.D. 6 dicembre 1865 n.2626, regolava le funzioni dei conciliatori agli artt.27-33 stabilendo che ve ne fosse uno per ogni Comune, ma che "nei Comuni in cui per ragione di popolazione, o per altre cause, un solo conciliatore [fosse] insufficiente, [poteva] esserne stabilito uno maggiore" (art.27).
Il successivo regolamento, emanato con R.D. 14 dicembre 1865 n.2641, trattava dei conciliatori agli artt. 172-183. Interessante sottolineare che l'art.175 dettava quali dovessero essere i registri da tenersi nelle cancellerie dei conciliatori.
Tali disposizioni entrarono in vigore a Roma nel dicembre 1870. In tale occasione con R.D. 3 dicembre 1870 n.6061, venne stabilita la circoscrizione territoriale giudiziaria della Provincia di Roma: il Comune di Roma era suddiviso in cinque mandamenti, sedi di pretura e di ufficio di conciliazione. Tale riparto venne modificato con R.D. 19 marzo 1874 n.1892: i mandamenti divennero sei. Nel 1923 (R.D. 24 marzo 1923 n.601), nell'ambito della generale ridefinizione dei mandamenti amministrativi su tutto il territorio nazionale, venne adeguata anche la circoscrizione giudiziaria (R.D. 15 luglio 1923 n. 1563): il Comune di Roma fu diviso in sette mandamenti.
La legge 16 giugno 1892 n.261 riformò le competenze del giudice conciliatore. Erano di sua competenza tutte le azioni personali, civili e commerciali relative ai beni mobili (di valore non superiore a lire 100), le azioni relative alle locazioni di beni immobili e quelle di sfratto, le azioni per guasti e danni materiali purchè non implicassero questioni di proprietà o di possesso. Il valore massimo delle cause (che nel 1865 era stato stabilito in lire 30) subì nel corso del tempo un graduale aumento: nel 1922 fu di lire 5000, nel 1949 fu di lire 10000, nel 1966 fu portato a lire 50000, nel 1984 a un milione.
La legge del 1892 e il successivo regolamento (R.D. 26 dicembre 1892 n.728) stabilirono tra l'altro la tenuta di serie separate per le sentenze inferiori e superiori a lire 50: solo per queste ultime (le uniche appellabili dinanzi al pretore) doveva sempre essere redatto il processo verbale della istruzione.
La legge 28 luglio 1895 n.455 stabilì che le funzioni di cancelliere fossero esercitate dai segretari comunali o da altri ufficiali della segreteria comunale.
L'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 (R.D. n.12) confermò l'esistenza del grado di conciliazione. L'ufficio durava tre anni (ma poteva essere riconfermato) su nomina deliberata dal Consiglio superiore della Magistratura, che poteva delegare tale compito ai presidenti delle corti di appello. I conciliatori e i vice conciliatori erano, dunque, giudici singoli non appartenenti alla magistratura professionale. Più precisamente, si trattava di cittadini incaricati, temporaneamente e a titolo gratuito, dell'esercizio di funzioni giudiziarie.
Il conciliatore continuò a trattare: a) le cause relative a beni mobili; b) le cause relative a contratti di locazione di beni immobili. Con la legge 27 luglio 1978 n.392 (legge sull'equo canone) gli vennero attribuite anche le procedure di rilascio, nonchè le controversie sulla determinazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del canone non superiore a lire 600000.
Con l'abolizione delle preture mandamentali e la loro unificazione nella sede unica di pretura circondariale (legge 1 febbraio 1989 n.30) decadde anche la figura del giudice conciliatore. Lo spirito dell'istituto è stato ripreso con l'istituzione del giudice di pace (legge 21 novembre 1991 n.374).