Nei decreti del 13 e 20 novembre 1859 le preture, denominate giudicature di polizia, erano considerate la struttura base dell'organizzazione giudiziaria del Regno sardo-piemontese e anche il regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 le considerò parti rilevanti dell'ordinamento giudiziario dello Stato italiano. Tale decreto infatti trasformò le giudicature di mandamento, previste nell'ordinamento giudiziario sardo-piemontese, in preture e dispose che tali organi giudiziari venissero istituiti sull'intero territorio del Regno d'Italia. Successivamente il regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 delineò i criteri per il reclutamento e la carriera dei pretori scindendo quella dei giudici addetti alle preture da quella dei giudici di tribunale.
Dopo l'unità d'Italia (1870) la giurisdizione minore, sia civile che penale, divenne competenza delle preture, istituite nel 1865 ed estese a tutto il territorio nazionale dopo l'annessione di Roma (1870). La Pretura urbana era unica per tutta Roma e trattava affari penali, mentre le preture mandamentali avevano competenze suddivise territorialmente e si occupavano di affari civili. In campo penale la Pretura è sempre stata legata tradizionalmente alla entità della pena, e quindi ai reati cosiddetti minori, ed a quasi tutta la materia contravvenzionale. In campo civile ha compreso tra le sue competenze, con le numerose modifiche apportate nel tempo, il contenzioso (in base al valore della causa), l'esecuzione mobiliare, la volontaria giurisdizione (minori, tutele, etc.), le cause di lavoro, altra attività non giurisdizionale.
La legge 30 marzo 1890, n. 6702 dispose la soppressione di seicentocinquanta preture ma concretamente queste continuarono a sussistere nel numero originario in quanto all'abolizione di sedi pretorili venne fatta corrispondere la costituzione di sezioni presso le preture esistenti.
Con legge 8 giugno 1890, n. 6878 (Zanardelli) si sancì che all'ufficio di pretore si accedeva attraverso la normale carriera di giudice e che la carica di pretore dovesse rappresentare un passaggio obbligatorio per tutti i magistrati e costituire presupposto per ascendere alle funzioni giudiziarie superiori.
La legge 10 dicembre 1912, n. 1311 (Finocchiaro Aprile) rappresentò un ritorno al sistema del 1865. Tale normativa prevedeva infatti l'esame unico per l'ammissione alla carriera del magistrato e distingueva le preture in quattro classi. Di conseguenza anche i pretori vennero divisi in quattro categorie, facendo ricorso ai criteri dell'importanza dei carichi giudiziari, della quantità della popolazione e della situazione economica del luogo.
Il regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, riportandosi alla legge Zanardelli, ristabilì il grado di pretore in un sistema di carriera unica e soppresse le sezioni di pretura, nuovamente istituite con regio decreto 24 marzo 1923, n. 601. Seguì il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, che conservò il sistema della carriera unica e il testo unico approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Il regio decreto legge 23 maggio 1924, n. 772, integrato dal regio decreto 27 novembre 1924, n. 2057, dispose la riunione delle preture che sorgevano in comuni, sedi di più mandamenti e la loro composizione in un unico ufficio di pretura con competenza estesa sull'intera circoscrizione dei mandamenti. Tale normativa prevedeva inoltre la ripartizione delle preture in più sezioni penali e anche sezioni promiscue.
La legge n. 30 del 1 febbraio 1989 ha soppresso le preture mandamentali, ossia le preture che avevano giurisdizione nell'ambito territoriale limitato del mandamento e ha istituito le preture circondariali, aventi giurisdizione nel medesimo ambito territoriale proprio del tribunale, il circondario appunto, nelle città sede di tribunale e, comunque, in tutte le città capoluogo di provincia. Per effetto di tale legge vi è stata una drastica riduzione degli uffici di pretura.
Le ex preture mandamentali che non sono divenute sedi di pretura circondariale sono state trasformate in sezioni distaccate delle nuove preture circondariali (articolo 2 della legge n. 30 del 1989).
Infine, il decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 ha soppresso le preture trasferendone competenze ed organici ai tribunali ed attribuendone parte al nuovo istituto del giudice di pace.