Le disposizioni sull'organizzazione delle Corti di giustizia criminale emanate il 21 luglio 1809 dalla Consulta straordinaria per gli Stati romani riguardavano anche, agli artt. 16 e 17, la polizia giudiziaria. In particolare veniva stabilito che "ciascun uffiziale di giandarmeria e ciascun altro offiziale di polizia che avrà cognizione di un misfatto" fosse tenuto a recasri sul luogo e a redigere un verbale delle circostanze del delitto (art. 16). Tale verbale (art. 17) doveva essere inviato entro 24 ore alla cancelleria del tribunale insieme con ogni altro mezzo di porva, come armi, mobili, panni, ecc. Ad evitare ogni abuso da parte della polizia, la predetta legge limitava l'arresto del reo ai soli casi di flagranza e clamore pubblico.