L'Uditorato generale militare esercitava giurisdizione riservata in materia penale su tutti i militari in seconda istanza. Analoga competenza in prima istanza avevano gli Uditorati divisionali. Amministrativamente gli uditorati dipendevano in origine da due Chierici di Camera: il Commissario delle armi per le milizie di terra ed il Commissario del mare (galere, fortezze marittime, torri, Castel S. Angelo etc.); le competenze disciplinari e tecniche erano invece affidate ai Comandanti militari alle dipendenze di un Comandante generale. L'insieme delle competenze dei vari organismi venne accentrata alla fine del secolo XVIII nella Congregazione militare che nel 1834 divenne Presidenza delle armi finchè Poi IX con il motu proprio 29 dicembre 1847 istituì il Ministero delle armi.