Aveva giurisdizione sul clero, sui luoghi pii e sui laici di Roma e suo distretto. In sede civile era composto dal vicario, dal viceregente e dal luogotenente. In sede criminale era composto dal vicario, dal vicegerente, dal luogotenente laico, dal sostituto luogotenente, che riuniti formavano la congregazione criminale. Il Tribunale esercitava anche una giurisdizione privativa sulle cause degli ebrei, in seguito al motuproprio di Giulio III Cum sit accepimus del 1550, e dei neofiti. Fu soppresso nel 1809; ripristinato nel 1814 e riconfermato con motuproprio del 6 luglio 1816. Il 5 ottobre 1831, il Tribunale fu riformato con il «Regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche»; fu definitivamente soppresso con editto del 28 novembre 1863 [1].