* Il tesoriere provinciale aveva il compito di amministrare le finanze dello Stato nella provincia riscuotendo le entrate dell'erario (censi, affitti, dazi, gabelle, tratte di grano e di sale e tutte le imposte dirette ed indirette) e pagando le spese locali di competenza dell'amministrazione centrale (stipendi agli officiali, milizie, fortificazioni, elemosine ed altro). Era tenuto a dare, per lo più annualmente, il rendiconto della sua amministrazione alla Camera apostolica. Tale rendiconto veniva esaminato e controllato dai chierici di Camera a ciò deputati (due, poi quattro, fra i quali il tesoriere generale e, infine, dalla congregazione per la revisione dei conti) i quali emettevano poi, in base all'attivo o al passivo della gestione, un mandato di pagamento in favore, rispettivamente o del depositario generale o dello stesso tesoriere provinciale. L'ufficio di tesoriere provinciale veniva dato in appalto dalla Camera apostolica per nove anni e poteva essere rinnovato. In genere i tesorieri provinciali erano mercanti o banchieri che svolgevano la loro attività nelle stesse province.