La composizione di questo tribunale si stabilizzò durante il pontificato di Sisto V. Esso era composto dal camerlengo che, in particolare, giudicava in materia di gabelle e di privative camerali; dal tesoriere generale; da dodici chierici di Camera - e cioè il presidente delle armi, il prefetto dell'annona, il presidente della grascia, il presidente delle strade che aveva un proprio notaio e un proprio archivio separato (1), il prefetto degli archivi, il presidente della zecca, il commissario del mare e prefetto di Castel Sant'Angelo, il presidente delle ripe che, come quello delle strade, aveva un proprio notaio e un proprio archivio (2), il presidente delle carceri, nonché tre chierici ai quali spettava ogni anno in sorte il governo di alcuni feudi camerali - dal presidente della Camera; dal commissario generale; dall'avvocato fiscale; tre sostituti commissari; i notai segretari e cancellieri della Camera in numero di nove fino al 1672, poi di quattro.
Le cause in primo grado, secondo le particolari materie, venivano dibattute o avanti al camerlengo, o avanti al tesoriere, o avanti ai chierici sopra indicati, o avanti alla congregazione camerale, o avanti alla congregazione per la revisione dei conti; in secondo grado le cause erano portate avanti al tribunale della piena Camera. Il tribunale fu ripristinato con l'editto 13 maggio 1814 (3); il motuproprio 22 novembre 1817 dava però alla giurisdizione camerale un nuovo assetto e il tribunale della Camera, così come aveva funzionato per tre secoli, cessò di esistere.