Questo tribunale, che prima della restaurazione era incluso nel tribunale della Camera apostolica, venne formalmente ripristinato con la notificazione 25 maggio 1814. L'art. 64 del motuproprio del 1816, che sopprimeva i tribunali particolari e privilegiati, mantenne perĂ² le giurisdizioni del presidente della grascia nei mercati soggetti alla sua competenza, e del presidente dell'annona in materia annonaria (a tenore dei chirografi 31 ottobre 1800 e 19 settembre 1802), con appello dinanzi al tribunale della Camera. Per il regolamento 22 novembre 1817 il tribunale dell'annona in Roma ebbe competenza in materia di contrattazioni, trasporti e libera circolazione dei grani, farine e simili, sull'appalto di forni, sull'esercizio di mulini, sul nolo di bastimenti, su granari e su altre materie annonarie. La sua giurisdizione si esercitava sulle province annonarie (Roma e Comarca, Civitavecchia, Viterbo, Rieti e Frosinone); in esse erano giudici di primo grado il prefetto dell'annona per le cause di valore superiore ai cento scudi ed i governatori ed assessori locali - in veste di delegati del tribunale dell'annona - per quelle di valore inferiore. Nelle altre province giudicavano secondo il valore delle cause i governatori od assessori locali o i tribunali civili ordinari; l'appello dai governatori ed assessori si portava dinanzi al prefetto dell'annona, dai tribunali civili dinanzi ai tribunali d'appello. Contro i giudicati in primo grado del prefetto l'appello si portava al tribunale collegiale camerale o al tribunale della Camera. Per le cause giudicate dai governatori o assessori in primo grado e dal prefetto in appello, era competente in terzo grado il tribunale collegiale della Camera. Il tribunale dell'annona fu soppresso con motuproprio 5 ottobre 1824; al prefetto rimase la giurisdizione amministrativa ed economica in materia annonaria. Le cause di competenza della magistratura furono deferite ai tribunali ordinari camerali e di commercio, secondo le competenze.