- [Prefettura generale di acque e strade]
* Alla restaurazione, con il motuproprio del 1816, al presidente delle Strade venne sottratta la giurisdizione sia criminale che civile; le cause riguardanti le spese delle strade, essendo camerali, rimanevano soggette al Tribunale della Camera, del quale faceva parte il presidente delle Strade quale chierico di Camera.
Fondamentali furono le disposizioni del 1811: il motuproprio di Pio VII 23 ottobre 1817, Disposizioni regolatrici dei lavori pubblici di acque e strade, suddiviso in tre parti, conteneva tre regolamenti distinti. Il Regolamento pei lavori di strade nello Stato pontificio (parte I), con la divisione delle strade in tre classi, nazionali, provinciali e comunali, affidava la direzione delle strade nazionali, prima divisa tra più dicasteri, ad un unico magistrato centrale, il preesistente presidente delle strade, presso il quale furono istituiti due consigli, uno amministrativo [1] e uno d'arte (vedi Consiglio d'arte). I due Consigli e il presidente formavano la Direzione centrale dei lavori delle strade nazionali, alla quale furono addetti quattro ingegneri con il titolo di sottoispettori [2]. La parte II del motuproprio conteneva il Regolamento per lavori d'acque nello Stato pontificio; anche i lavori idraulici furono classificati «relativamente all'estensione del loro interesse» in nazionali, provinciali e consorziali (relativi a un consorzio di possidenti). L'amministrazione dei lavori idraulici camerali rimaneva di competenza del tesoriere generale; essi comprendevano i porti di Civitavecchia, di Ancona, di Anzio, la navigazione del Tevere col porto-canale di Fiumicino ed il porto-canale di Goro per la navigazione del Po. Anche la bonifica pontina, come stabilimento camerale, continuò a dipendere dal tesoriere generale, a norma del motuproprio di Pio VI del 4 luglio 1788. Per i lavori idraulici camerali il tesoriere era assistito dal Consiglio amministrativo e dal Consiglio d'arte. La superiore tutela di tutti i lavori idraulici provinciali fu attribuita alla Congregazione delle acque la quale costituì la Direzione centrale dei lavori idraulici provinciali e fu assistita per le «cose d'arte» da un Consiglio composto da quattro membri [3]. La parte III del motuproprio del 1817 riguardava la Istituzione e regolamento del Corpo degli ingegneri pontifici di acque e strade. Con il motuproprio 21 dicembre 1828 (lo stesso che aveva istituito la Congregazione di revisione) le strade, le acque e le ripe furono riunite in una medesima Presidenza, appunto delle strade, acque e ripe, la quale, affidata anch'essa ad un chierico di Camera, ebbe vita sino all'istituzione della Prefettura generale delle acque e strade (regolamento per i lavori pubblici di acque e strade pubblicato dal segretario per gli affari di Stato interni l'8 giugno 1833 [4]). Alla Prefettura fu affidata la direzione e l'amministrazione dei lavori pubblici; da essa dipendevano i lavori a carico della Camera relativi a strade (nazionali, provinciali comunali dell'agro romano, urbane) e acque (navigazione del Tevere, porto-canale di Fiumicino, bonifica pontina, lavori idraulici provinciali dei fiumi, porti e canali di navigazione, acquedotti di Roma). La Prefettura aveva sede nei locali della Congregazione delle acque, era presieduta dal cardinale prefetto della Congregazione ed era formata da due divisioni: la Segreteria e la Computisteria. Sostituì le direzioni centrali per le strade nazionali, per i lavori idraulici, per le strade urbane e per gli acquedotti di Roma, che erano state istituite con i motuproprio 23 ottobre 1817, 2 dicembre 1818 e 10 dicembre 1818. Eventuali controversie tra province erano decise dalla Prefettura con appello dinanzi alla Congregazione delle acque e, in caso di decisioni difformi, in terzo grado dinanzi alla stessa Congregazione; in determinati casi le questioni erano decise in prima istanza dalla Legazione o Delegazione, in appello dalla Prefettura, in terzo grado, per decisioni difformi, dalla Congregazione delle acque. Dalla Prefettura dipendeva il Consiglio d'arte. Con il regolamento del 1833 i lavori idraulici cessarono di appartenere al Tesorierato, che era tenuto a consegnare alla Prefettura tutta la relativa documentazione; conservava invece ampie competenze l'antica Congregazione delle acque, che a quella data era composta da un cardinal prefetto, altri undici cardinali, un prelato segretario, il fiscale, il sottosegretario e il computista. Nel 1843 (ordinanza 18 maggio) fu trasferita al Tesorierato la Direzione dei lavori pubblici per la navigazione del Tevere e il portocanale di Fiumicino [5]. Per il motuproprio 12 giugno 1847 sul Consiglio dei ministri, il prefetto delle acque e strade continuò ad esercitare le sue attribuzioni sulla base del motuproprio del 1817, del regolamento del 1833 e disposizioni successive; ebbe inoltre competenza sui porti e canali marittimi, sul fiume Tevere, sulla Presidenza delle ripe (già del tesoriere) e sui ponti entro e fuori la città di Roma (queste attribuzioni furono poi modificate dal già ricordato motuproprio 1°ottobre 1847 sul Consiglio e Senato di Roma, che avocò varie materie alla magistratura cittadina), rimanendo salve le disposizioni che attribuivano la polizia dei porti e canali alla congregazione di sanità (ordinanza 10 giugno 1835 [6] e altre). La Prefettura fu trasformata in Ministero dei lavori pubblici con il motuproprio 29 dicembre 1847 sul Consiglio dei ministri; a questo Dicastero passarono dunque le competenze sui lavori pubblici e da esso dipesero il Consiglio d'arte e il Corpo degli ingegneri.