Le Giunte provinciali ereditarono le attribuzioni «politiche e amministrative» dei delegati pontifici e, secondo le istruzioni del Cadorna (1), ebbero facoltà di adottare provvedimenti di urgenza; furono però subordinate al comandante militare della provincia («nell'interesse dell'ordine pubblico») al quale fu affidata la pubblica sicurezza.
L'autonomia delle Giunte, nelle intenzioni del governo italiano, doveva essere infatti più fittizia che reale (2); la più autonoma fu proprio quella di Civitavecchia, l'unica nominata dal popolo, l'unica a decretare che «le leggi» fossero emanate in nome del governo della provincia (e non in nome del re d'Italia) sino al 2 ottobre, giorno del plebiscito; «fu quindi l'unica a considerarsi, più o meno consapevolmente dotata di sovranità ed atta a svolgere una funzione legislativa» (3); la Giunta di Civitavecchia «sembra aver avuto coscienza di essere un governo provvisorio in territorio privo di sovranità per la cessazione dello Stato pontificio, anche se occupato da truppe italiane. Le altre si sentirono, in realtà, giunte italiane, nominate dai comandanti militari italiani, in territori occupati da truppe italiane» (4).
Dall'insieme dell'archivio della Giunta si ha conferma di quanto affermato: «Mentre le altre Giunte furono costituite dal locale comandante militare italiano, quella di Civitavecchia fu l'unica per la cui istituzione non ebbe parte alcuna l'autorità italiana, ma solo la volontà del popolo» (5); non risulta infatti mai alcuna interferenza del comando militare italiano della provincia di Civitavecchia (affidato al gen. Filippo Cerroti) né nella istituzione, né nella attività della Giunta; risulta anzi, esplicitamente, che la Giunta era stata nominata da «liberi comizi» (6); essa si era perfettamente resa «conto di essere un vero e proprio governo, sia pure provvisorio» (7), anzi nelle minute del carteggio della Giunta il termine «provvisorio» appare spesso cancellato.
Per alcune decisioni l'attività della Giunta di Civitavecchia si distacca dalle istruzioni diramate dal Cadorna e si differenzia dalle altre Giunte.
«Nella Giunta di Civitavecchia» - e solo in questa - «ci fu l'intenzione, attuata solo in parte, di far partecipare al governo della provincia gli altri centri maggiori, mediante l'elezione di un proprio deputato» (8); l'elezione dei deputati alla Giunta di governo fu contemporanea a quella delle Giunte municipali: essi furono Giuseppe Benedetti, per Corneto, e Domenico Bartoli, per Tolfa (9).
Contrariamente alle disposizioni del Cadorna (10), che aveva ordinato ai comandanti militari di «promuovere» l'istituzione di una Giunta provinciale nei capoluoghi di provincia e di Giunte distrettuali in ogni capoluogo di governo (11), e contrariamente anche a quanto attuato nelle altre province romane (12), in quella di Civitavecchia non furono istituite le Giunte distrettuali, che avrebbero dovuto formarsi a Corneto e a Manziana, sedi di governo secondo il «riparto territoriale» del 1853 (13); invece di formare una Giunta distrettuale, i cittadini di Corneto, Manziana e Tolfa furono invitati a nominare un deputato nella Giunta provinciale (14).
A seguito di rinuncia dei titolari di nomina pontificia, furono poi nominati anche il governatore di Corneto, Giuseppe Benedetti (15), e il vicegovernatore di Tolfa e Allumiere, Latino Cassio (16); poiché le Giunte distrettuali, che per le ricordate istruzioni del Cadorna del 12 settembre avrebbero dovuto istituirsi nei capoluoghi di governo, esercitarono le attribuzioni «politiche e amministrative» dei governatori pontifici, rimanendo escluse dalle loro competenze le funzioni giudiziarie degli stessi governatori, i può concludere che le prime furono di competenza della Giunta provinciale di governo di Civitavecchia della quale fecero parte anche i deputati eletti a Corneto e a Tolfa, mentre quelle giudiziarie rimasero ai nuovi governatori. E' bene ricordare però che la breve durata di questi organi provvisori non permise loro una attività efficace.
Quanto ai Comuni, era stata loro lasciata facoltà di sostituire le magistrature comunali di nomina pontificia con Giunte municipali (17); nelle altre province le antiche magistrature furono sostituite quasi ovunque, o per elezione, o per decreto delle Giunte provinciali o distrettuali (18); a Civitavecchia, una circolare della Giunta invitò tutti i comuni indistintamente a nominare le Giunte municipali con regolari elezioni (19), che furono indette tra il 22 e il 24 settembre (20).