Pio VII con motuproprio del 6 luglio 1816 ribadì quanto aveva già stabilito nella costituzione Post diuturnas del 30 settembre 1800 e cioè che il controllo sui conti camerali veniva affidato al Tribunale della Piena Camera. In pari data il card. Consalvi emanava il relativo regolamento. Il Tribunale in sede di controllo era diviso in quattro sezioni composte ciascuna di tre chierici di Camera. Entro il l ° aprile di ogni anno chiunque (tribunali, congregazioni, uffici) avesse maneggio di fondi camerali era obbligato ad esibirne il conto al presidente della Camera il quale lo trasmetteva al tesoriere generale. Costui a sua volta riceveva i conti degli appaltatori, affittuari, tesorieri ed altri e provvedeva ad elaborare un conto generale. Il conto generale e quelli parziali venivano poi trasmessi al Tribunale dove venivano smistati alle singole sezioni. In questa sede i conti venivano esaminati e successivamente i chierici emettevano il voto di sezione. Il voto veniva poi portato avanti al Tribunale della Piena Camera che emetteva la sentenza sindacatoria. Nel 1828 l'attività di controllo del Tribunale ebbe termine perché Leone XII provvide ad istituire una nuova Congregazione per la revisione dei conti.