- [Presidenza della grascia] (XVI - XIX)
Amministrazione parallela all'annona fu quella della grascia per l'approvvigionamento delle carni, grassi, olio. Anche la grascia - che prima rientrava nella competenza dei conservatori di Roma, poi in quella della Camera apostolica - fu affidata, negli anni settanta del '500, a un preside chierico di Camera (1). Le sue attribuzioni erano amministrative e giudiziarie, civili e criminali, aveva competenza su pesi e misure e qualità dei generi, e poteri ispettivi e marcatura di bollo sulle manifatture di candele, saponi, pelli ed altro. L'area geografica sulla quale insisteva la competenza della grascia era limitata alle province tributarie di Roma (Agro romano, Patrimonio, Marittima, Campagna, Lazio e Sabina).
La prefettura della grascia fu a volte riunita a quella dell'annona nella persona dello stesso chierico di Camera ma in questa materia rimase sempre preminente la competenza del camerlengo. In altri periodi il presidente della grascia fu incaricato anche della presidenza delle dogane di Roma. Pio VII, come avvenuto per l'annona, riformò la materia. Con il motuproprio dell'11 marzo 1801(2) estendeva la libertà di commercio a ogni genere di grasce e commestibili, sopprimeva il dazio dei pesi e misure di piazza Navona, piazza del Paradiso e altri mercati, sopprimeva prelazioni e privilegi, istituiva la libertà di prezzo nelle vendite, dettava norme sul dazio di consumazione, sopprimeva le corporazioni o università relative alla grascia e anche il Tribunale dei maestri giustizieri in materia di grascia e istituiva in Roma una deputazione della grascia con giurisdizione sulle materie già della presidenza.
Il tribunale della deputazione era composto dal presidente della grascia e da sei membri, due dei quali conservatori del municipio, da un assessore e un segretario; le materie economiche erano decise dal pieno tribunale, adunato in congregazione, le materie giudiziarie erano decise o dal solo presidente o dal presidente e due deputati (quelle che riguardavano strettamente il commercio); l'assessore esercitava le veci del fisco. Per il tribunale della deputazione dopo la restaurazione, vedi Tribunale dell'annona e della deputazione annonaria.
Nel 1828, con il motuproprio di Leone XII del 21 dicembre (3) che stabiliva il numero di nove dei chierici di Camera, la grascia fu riunita all'annona in una sola presidenza. Successivamente, furono unificate anche le due deputazioni in un'unica deputazione dell'annona e della grascia.
Nel 1847 le competenze sulla grascia, e sull'annona, passarono in parte al municipio romano e, con l'istituzione dei ministeri, furono suddivise tra il ministero dell'interno e quello del commercio.