- [Tribunale delle ripe] (XV - XIX)
La magistratura è molto antica e precede la istituzione della presidenza delle ripe. Un camerlengo delle ripe che giudicava le cause inerenti i traffici fluviali era stato già designato da Alessandro VI nel 1498. Successivamente pero Adriano VI, in seguito alle rimostranze e alle richieste fatte da marinai, mercanti e barcaioli, fu costretto a concedere a queste categorie il privilegio di foro e le cause, perciò, vennero giudicate dai consoli delle loro corporazioni. Per tutto il sec. XVI si alternano periodi di autonomia e periodi di accentramento della giurisdizione ripale nelle mani del camerlengo delle ripe. Con la istituzione della presidenza delle ripe, anche l'ordinamento giudiziario fu riformato. Il presidente delle ripe delegava infatti i giudizi ad un camerlengo di Ripa - alla fine del sec. XVII il camerlengato di Ripa fu riservato ad un gentiluomo romano nominato direttamente dal pontefice - coadiuvato da un assessore e da un notaio; e a un giudice di Ripetta coadiuvato da un uditore e anch'esso da un notaio. I giudici di Ripa e di Ripetta giudicavano sia in materia civile che in materia criminale (contravvenzioni per infrazioni ai regolamenti ripali, delitti contro le persone addette ai traffici fluviali ed altro). I giudizi potevano essere portati in grado d'appello avanti al tribunale della Camera apostolica e in terzo grado avanti al tribunale della piena Camera. La magistratura fu soppressa con ordine della consulta straordinaria per gli Stati romani del 17 giu. 1809, con decorrenza 1° agosto; fu ripristinata con notificazione del 20 mag. 1814. La giurisdizione di Ripetta cessò definitivamente con la dichiarazione del 10 sett. 1816. Con editto del 1° giu. 1821 Pio VII attribuì la competenza a giudicare le cause ripali al tribunale dell'auditor Camerae in figura di commercio cumulativamente con l'assessore delle ripe. Nel 1824 con motuproprio del 5 ottobre Leone XII trasferì le competenze di questo tribunale al Tribunale di Commercio (1) e da quella data fu soppressa anche la giurisdizione contenziosa dell'assessore delle ripe.