Gli archivi sono pervenuti in seguito all' applicazione della legge 19 giugno 1873 n. 1402, che estendeva, con modifiche, alla provincia di Roma la legge 7 leglio 1866, n. 3036, sulla soppressione delle corporazioni religiose. Alcuni fondi, pochissimi e molto esigui, sono invece pervenuti per altra via (sono stati, ad esempio, rintracciati negli archivi finanziari pontifici ove erano confluiti dopo le soppressioni del periodo francese). L' inadeguata e confusa applicazione delle leggi eversive agli archivi delle corporazioni religiose romane da parte della giunta liquidatrice dell' asse ecclesiastico non ha consentito di incamerare integralmente ed ordinatamente la documentazione del grande numero di case religiose esistenti a Roma nel 1870. Innanzi tutto la giunta non si premurò di elaborare elenchi precisi e dettagliati del materiale esistente presso i vari ordini religiosi e di conseguenza versò questo materiale senza veri e propri verbali di consegna; in secondo luogo non poche congregazioni religiose cercarono di trattenere presso di sé le parti più antiche e più preziose dei loro archivi; ed infine insorsero contrasti fra gli archivisti e i bibliotecari per l' applicazione dell' art. 22 della legge 19 giugno 1873, n. 1402. Tale articolo, che ripeteva per esteso l' art. 24 della legge 1866 sopra citata, disponeva che «i libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, gli oggetti d' arte o preziosi per antichità che si troveranno negli edifici appartenenti a case reliogiose e agli enti morali colpiti da questa e da precedenti leggi di soppressione si devolveranno a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettive province, mediante decreto del ministro dei culti, previa gli accordi col ministro della pubblica istruzione». Come si vede l' articolo non prevedeva un' adeguata destinazione per gli archivi. In seno alla giunta liquidatrice si formò comunque una commissione composta di tre membri fra i quali un rappresentante dell' Archivio di Stato; nel frattempo, però, molto materiale documentario era confluito nelle biblioteche e non tutto fu poi riversato presso l' istituto archivistico romano. La ricerca va quindi effettuata anche presso gli ordini e le corporazioni religiose tuttora esistenti e presso le biblioteche romane.
storia della custodia:
All'atto dell'ingresso nell'Archivio di Stato i fondi sono stati quasi tutti privati delle pergamene per costituire la collezione diplomatica (si veda la Collezione delle Pergamene). Inoltre durante il loro riordinamento, effettuato nel primo trentennio di questo secolo, non si è tenuto presente che per alcuni ordini religiosi (ad esempio gli Agostiniani scalzi, i Carmelitani scalzi ed altri) erano pervenuti all'Archivio di Stato non solo l'archivio della casa religiosa, ma anche quello provinciale e, a volte, spezzoni di quello generalizio. Gli archivi di questo tipo non sono stati enucleati e debitamente messi in luce e, in definitiva, hanno perso la loro identità. Dagli inventari, perciò, risulta la presenza nei fondi di documentazione relativa anche a case poste non solo fuori della provincia di Roma, ma anche fuori dello Stato pontificio. Qui di seguito, quando è stato possibile, si sono messi in evidenza anche questi archivi. Attualmente gli archivi delle corporazioni religiose sono raggruppati in due sezioni: quella delle corporazioni maschili e quella delle corporazioni femminili. Nell'ambito di ogni sezione essi sono disposti in ordine alfabetico sotto il nome dell'ordine o della corporazione.
La presente miscellanea comprende materiale archivistico collocato in appendice alle congregazioni religiose, privo dell' attribuzione al rispettivo archivio di appartenenza e con una numerazione di corda che completava quella assegnata dal...